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Sicurezza sul Lavoro · Notizia
Di Redazione Formazione AGR · Pubblicato il

Videoterminali e postazioni di controllo: cosa chiarisce l’Interpello 3/2026

Videoterminali e postazioni di controllo: cosa chiarisce l’Interpello 3/2026
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Le tutele per chi lavora davanti a un videoterminale dipendono dall’utilizzo effettivo dell’attrezzatura. L’Interpello 3/2026, esaminato dalla Commissione del Ministero del Lavoro nella seduta del 24 settembre, affronta il tema a partire da un quesito di USB Lavoro Privato sugli agenti di stazione della Metropolitana di Napoli.

Il criterio delle venti ore settimanali

La risposta ministeriale richiama l’articolo 173 del D.Lgs. 81/2008: rientra nel Titolo VII chi utilizza il videoterminale in modo sistematico o abituale per venti ore settimanali, sottraendo le interruzioni previste dall’articolo 175. Quando ricorrono questi presupposti, la disciplina si applica indipendentemente dall’attività svolta e dalla natura delle immagini visualizzate.

Il chiarimento riguarda quindi anche il ragionamento da seguire per le postazioni di controllo. Non attribuisce automaticamente una qualifica a tutti gli addetti di una determinata mansione e non costituisce una decisione sulla singola situazione degli agenti: la Commissione ricorda il carattere generale delle proprie risposte.

Va esaminato anche il locale

Per i luoghi che ospitano queste postazioni, il documento richiama il Titolo II e l’Allegato IV: entrano in considerazione dimensioni, aerazione, illuminazione e microclima. Richiama inoltre le disposizioni specifiche dei punti 1.2.4 e 1.2.5. Non stabilisce un’unica altezza valida indistintamente per qualsiasi locale di controllo.

Come preparare una verifica utile

Un punto di partenza operativo è descrivere una settimana di lavoro reale. Suggeriamo di raccogliere turni, attività davanti agli schermi, interruzioni e cambi di compito, per sottoporli a chi cura la valutazione dei rischi. Una generica dicitura come “addetto alla sorveglianza” non racconta, da sola, come viene svolto il lavoro.

Per il sopralluogo può essere utile una scheda con quattro voci: posizione e numero degli schermi; seduta e piano di lavoro; illuminazione e riflessi; condizioni del locale. La scheda serve a preparare la valutazione, senza sostituirla.

È opportuno tenere separati il controllo del tempo di utilizzo e quello delle condizioni ambientali. Un esempio: cambiare l’organizzazione dei turni e intervenire sui riflessi dello schermo sono due azioni diverse, da motivare rispetto ai problemi rilevati. Le verifiche vanno tradotte nelle misure pertinenti alla situazione effettiva, coinvolgendo le figure aziendali competenti.

Articolo del 31 ottobre 2026 sul chiarimento ministeriale del 24 settembre 2026.

Fonti e documenti

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