Per una parte dei tecnici manutentori antincendio è previsto un periodo transitorio in attesa della valutazione dei requisiti. Lo stabilisce il D.M. 22 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre, che inserisce l’articolo 6-bis nel decreto del 1° settembre 2021.
Le condizioni previste dal decreto
Dal 25 settembre 2026 possono continuare a svolgere manutenzione e controlli i soggetti che, entro quella data, abbiano presentato una regolare istanza per la valutazione dei requisiti. La possibilità è limitata alle tipologie di impianti, attrezzature e sistemi antincendio comprese nella domanda.
Il regime dura fino alla conclusione della valutazione e comunque non oltre il 31 marzo 2027. Il testo della Gazzetta Ufficiale collega quindi il termine massimo a requisiti precisi: non concede a chiunque sei mesi aggiuntivi per iniziare o proseguire l’attività.
Come leggere correttamente la scadenza
Al 31 ottobre 2026, data di questo articolo, il termine del 25 settembre per l’istanza richiamata dalla disposizione è già trascorso. Il 31 marzo 2027 non è una nuova scadenza generale per presentarla. Inoltre, una domanda riferita a una tipologia di sistema non estende automaticamente il regime transitorio ad altre tipologie.
Cosa chiedere al manutentore prima dell’intervento
Per organizzare gli affidamenti, suggeriamo alle aziende di verificare quale sia il titolo in base al quale opera il tecnico. Se viene richiamata la disciplina transitoria, è utile esaminare insieme al fornitore:
- il riferimento alla domanda presentata e la relativa data;
- le tipologie di sistemi oggetto della domanda;
- la corrispondenza con gli impianti e le attrezzature su cui è previsto l’intervento;
- lo stato della valutazione e l’eventuale successivo esito.
Questa è una proposta pratica di verifica documentale, non un nuovo elenco di allegati imposto dal decreto. Serve a evitare che il contratto riporti soltanto un generico richiamo alla “proroga”, senza chiarire se la situazione del tecnico rientri realmente nella disposizione.
Programmare il controllo successivo
Per i rapporti continuativi può essere utile fissare un riesame prima dell’intervento successivo e chiedere al fornitore di comunicare gli sviluppi della valutazione. Il riferimento decisivo resta il titolo applicabile al tecnico e alla specifica attività, non la sola data scritta in calendario.
Il punto al 31 ottobre 2026 sul decreto del 22 settembre 2026. La disposizione riguarda i tecnici manutentori antincendio.
