Il caso: infortunio durante le operazioni di zincatura
Con la sentenza n. 4615 del 30 gennaio 2026, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affrontato un caso emblematico in materia di sicurezza sul lavoro, confermando la condanna del legale rappresentante di una società operante nel settore della zincatura industriale.
Il fatto riguarda un lavoratore incaricato di agganciare montanti in ferro ad una trave per la successiva zincatura, il quale veniva travolto dai montanti stessi — privi di adeguati sistemi di trattenuta — al momento del taglio delle fascette metalliche che li tenevano uniti in posizione verticale.
L'addebito: DVR carente nella valutazione del rischio specifico
Al datore di lavoro veniva contestata la violazione dell'art. 28, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, per non aver previsto nel Documento di Valutazione dei Rischi adeguate procedure di lavoro relative alla specifica fase di taglio delle fascette metalliche, durante la quale i montanti — per la loro conformazione — tendono a ribaltarsi rovinosamente.
La difesa sosteneva che il DVR contenesse già indicazioni sulla "verifica dello spazio" e sulla "zona sicura", sufficienti a prevenire il rischio. La Corte ha ritenuto tale argomentazione infondata.
Il principio di diritto: il DVR deve essere specifico e concreto
La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: il datore di lavoro ha l'obbligo non solo di prevedere il rischio connesso all'attività lavorativa, ma di indicarlo specificamente nel DVR, che deve contenere anche l'elaborazione di sistemi di controllo sull'attuazione delle misure precauzionali.
In particolare, la Corte ha evidenziato che:
- Il DVR valutava il rischio di caduta dei materiali solo in relazione alla fase di stoccaggio, non alla successiva fase di taglio delle fascette
- Le misure previste (generica "verifica dello spazio") erano inidonee per i montanti da ponteggio, che hanno una conformazione tale da rendere il ribaltamento inevitabile una volta liberati
- L'azienda avrebbe dovuto prevedere punti fissi di ancoraggio o, più semplicemente, il posizionamento orizzontale dei montanti prima del taglio
Comportamento del lavoratore: non è "rischio eccentrico"
La difesa invocava anche la condotta imprudente del lavoratore, che si era avvicinato all'area prima che i montanti fossero completamente caduti. La Corte ha escluso che si trattasse di un comportamento abnorme, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta sufficiente a interrompere il nesso causale quando sia riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione.
Il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore presenti caratteri di eccezionalità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo.
Cosa significa per le aziende
Questa sentenza rafforza un messaggio chiaro: un DVR generico non basta. Le aziende devono:
- Analizzare ogni singola fase lavorativa e i rischi specifici connessi
- Prevedere misure di prevenzione concrete e adeguate alla tipologia di materiali e lavorazioni
- Non limitarsi a prescrizioni generiche come "mantenere la distanza" quando il rischio richiede interventi strutturali
- Aggiornare il DVR ogni volta che cambiano le condizioni operative
Riferimenti normativi
Art. 28, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008 — Art. 590 c.p. — Cassazione penale, Sez. V, 30/01/2026, n. 4615
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