Il caso: conciliazione sindacale durante il giudizio di Cassazione
Con l'ordinanza n. 14173 del 27 maggio 2025, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in un giudizio di revocazione, a seguito di una conciliazione raggiunta tra le parti davanti a una Commissione di certificazione in sede sindacale.
Il caso originava da un contenzioso tra un lavoratore e una Banca, nel quale la Cassazione aveva già accolto il ricorso del lavoratore con ordinanza n. 12331/2024. La Banca aveva proposto ricorso per revocazione, ma nelle more del giudizio le parti raggiungevano un accordo conciliativo.
La conciliazione in sede sindacale: validità e effetti
La Corte ha riconosciuto piena validità al verbale di conciliazione redatto davanti alla Commissione di certificazione in sede sindacale, ritenendolo idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere e il conseguente venir meno dell'interesse delle parti a proseguire il processo.
Questo tipo di conciliazione è disciplinato dall'art. 410 c.p.c. e successive modifiche, e rappresenta uno degli strumenti più efficaci per la risoluzione alternativa delle controversie di lavoro.
Il contributo unificato: nessun raddoppio
Punto di grande interesse pratico è la pronuncia sul contributo unificato. La Corte ha chiarito che il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002) si applica solo in caso di:
- Rigetto integrale dell'impugnazione nel merito
- Dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso
Non si applica invece quando il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere, poiché questa declaratoria — pur determinando la caducazione di tutte le pronunce dei gradi precedenti — accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un accordo negoziale tra le parti (cfr. Cass. SS.UU. n. 8980/2018).
Rilevanza pratica per lavoratori e aziende
Questa pronuncia conferma che la conciliazione può intervenire utilmente in qualsiasi fase del giudizio, anche in Cassazione, con effetti favorevoli per entrambe le parti sia in termini di definizione rapida della controversia che di risparmio sui costi processuali.
Riferimenti normativi
Art. 410 c.p.c. — Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 — Cass. SS.UU. n. 8980/2018 — Cassazione civile, Sez. Lav., 27/05/2025, n. 14173
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