Il caso: Senigallia, ponteggi non certificati e aperture nel vuoto
A Senigallia (Ancona), i Carabinieri NIL e la Compagnia locale hanno ispezonato un cantiere edile trovando tre violazioni gravi legate proprio alla protezione anticaduta: aperture verso il vuoto non messe in sicurezza, impianto elettrico non conforme e ponteggi non certificati. Cantiere sospeso immediatamente, sanzioni per circa 27.000 euro. (Fonte: ANSA Marche, gennaio 2025)
A Civitanova Marche, nello stesso periodo, gli ispettori hanno trovato scale sospese composte da tavole appoggiate e non fissate, transito sotto i ponti non inibito, e ponteggi non correttamente collaudati. Risultato: sequestro totale e 155.000 euro di sanzioni.
Il quadro normativo: DPI anticaduta e protezioni collettive
Il Decreto Sicurezza 2025 ha modificato l'art. 115 del D.Lgs. 81/2008, riorganizzando la gerarchia dei sistemi di protezione contro le cadute dall'alto. La priorità assoluta va alle misure collettive:
- Parapetti (misura collettiva primaria)
- Reti di sicurezza (misura collettiva secondaria)
- Sistemi di arresto caduta individuali (DPI, solo se le misure collettive non sono tecnicamente praticabili)
Questo significa che affidarsi solo ai DPI individuali (imbracatura, cordino) quando sarebbe possibile installare un parapetto è già una violazione del D.Lgs. 81/2008, anche se i DPI vengono effettivamente indossati.
Scale verticali: adeguamento già scaduto
Per le scale verticali permanenti installate entro il 31 ottobre 2025, il termine per adeguarsi ai nuovi requisiti era il 1° febbraio 2026. Chi non si è adeguato è già in violazione. Le caratteristiche obbligatorie:
- Altezza superiore a 5 metri e inclinazione oltre 75°: obbligo di sistema anticaduta o gabbia di sicurezza
- Distanza minima dei pioli dalla parete: 15 cm
- Distanza massima tra i pioli e la parete della gabbia: 60 cm
Cosa succede se mancano i DPI o le protezioni collettive
La mancanza di protezioni verso il vuoto è esplicitamente elencata nell'Allegato I del D.Lgs. 81/2008 tra le violazioni che impongono la sospensione obbligatoria dell'attività. Le sanzioni specifiche per mancata fornitura di DPI variano da arresto fino a 6 mesi o ammenda. Il moltiplicatore si applica in base al numero di lavoratori coinvolti.
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