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Bonus formazione 4.0 : utilizzo credito di imposta
Utilizzo credito di imposta formazione 4.0 (codice tributo 6897) può essere eseguito in compensazione su Modello F24, a partire dall’esercizio successivo a quello in cui sono state sostenute le spese ammissibili e agevolabili, ma non prima dell’ottenimento della Certificazione contabile.
Il credito di imposta non può essere ceduto o trasferito nemmeno all’interno del consolidato fiscale e non è soggetto ad IRES e IRAP.
Quale documentazione si deve predisporre e conservare
- Il Piano Formativo che illustra le modalità organizzative delle attività e i contenuti della formazione
- I registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente o docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa
- La documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio.
Infine, l’ azienda è tenuta a conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte è l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia.
Appare opportuno segnalare alle imprese di porre attenzione alla dicitura riportata sulle fatture attinenti alle attività agevolate e nelle causali di pagamento delle fatture interessate.
Condizione necessaria per accedere al credito d’imposta è l’ottenimento della certificazione contabile rilasciata dal soggetto incaricato della Revisione dei Conti.
Per ultimo si sottolinea che le attività formative sono ammissibili a condizione che sia rilasciata a ciascun dipendente una attestazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda che attesti l’effettiva partecipazione al corso.