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Posso fare lavori di estumulazioni?

Posso fare lavori di estumulazioni?Posso fare lavori di estumulazioni?

Posso fare lavori di estumulazioni?

Posso fare lavori di estumulazioni?

Essendo assunto in un’impresa funebre e avendo l’attestato di “Addetto ai servizi cimiteriali e sepoltura” posso fare lavori tipo estumulazioni, esumazioni con la conseguente pulitura dei resti, considerando che i cimiteri dalle nostre parti non sono gestiti da ditte esterne?

No e ci creda “la cosa è chiara, certa ed inconfutabile”

Come Impresa di pompe funebri, non può eseguire tale attività anche se Lei è solo dipendente e non Titolare della Ditta in quanto l’attività cimiteriale di sepoltura (inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione ed interventi sulle sepolture):

  1.  è servizio pubblico in capo al Comune che può assolverlo secondo le modalità previste dall’art. 113 del D.lgs 267/2000 e cioè secondo il Codice oggi il D.lgs 50/2016 che vuole dire che lo può eseguire direttamente con proprio personale addetto oppure appaltarlo ad una Ditta specializzata nel settore, non ci sono altre condizioni;
  2. non è materia da Impresa funebre;

l’Impresa di pompe funebri è una Impresa con autorizzazione di pubblica sicurezza per agenzia d’affari ai sensi dell’art. 115 T.U.LL.P.S., è Ditta commerciale per la vendita di quanto necessario per il funerale (bara, rivestimenti, addobbi, manifesti, ricordini, cerimonia), pertanto non può fornire servizi che, per loro natura, configurano la necessità di essere Impresa di servizi edili.

Nel caso in cui la Vs. Ditta di Onoranze funebri oltre che Agenzia di Affari fosse anche Impresa Edile che vuole dire fosse anche registrata alla Camera di commercio e quindi fosse in possesso delle previste autorizzazioni a svolgere Servizi cimiteriali e di sepoltura, allora Lei avendo acquisito la formazione da addetto a tali Operazioni, potrebbe operare, ma solo nel caso in cui la Ditta sua o quella per la quale lavora, risultasse assegnataria dell’affidamento dei Servizi cimiteriali a seguito di gara fatta con modalità stabilite del Codice dei Contratti pubblici, D.lgs 50/2016 e ditta che possieda i requisiti richiesti che per importi superiori ai 150.000 euro prevede per es. l’iscrizione SOA.

Il Cimitero è un ambito delicato per vari aspetti ed in particolare per quello operativo/lavorativo.
Se dovesse accadere un incidente ad un addetto cimiteriale (comunale o di ditta affidataria) o a un dipendente di impresa di onoranze funebri che magari aiuti nelle operazioni di tumulazione, o ad un operaio di Ditta privata che esegue lavori su una tomba privata, ecc.

la responsabilità è in capo al Sindaco o meglio in capo al Responsabile del Servizio che deve garantire l’esistenza delle condizioni di sicurezza per i frequentatori (familiari dei defunti) e garantire che le operazioni tutte, dalle sepolture alle pulizie varie, avvengano in condizioni di sicurezza secondo un Piano di Sicurezza (PSC, POS, DUVRI, ecc.) che prevede e valuta le situazioni di rischio e indica come operare per evitare i rischi ed anche i rischi da interferenze.

Accade spesso che per consuetudine (o forse abuso) in particolare nei piccoli comuni, a volte anche per necessità, considerando la scarsa disponibilità del personale dipendente o la consuetudine di non appaltare correttamente alcuni servizi, di consentire ai parenti del defunto o ai dipendenti di imprese di onoranze funebri di affiancarsi all’addetto (comunale o di Ditta affidataria del servizio) per provvedere alle operazioni cimiteriali (es. si aiuta a calare la bara nella fossa o si aiuta a introdurre la bara nel loculo o altro ancora).

Tale comportamento può sembrare a prima vista un’azione di attenzione nei confronti dei cittadini colpiti dal lutto ma in realtà è al contrario segno di inefficace gestione pubblica da superare quanto prima non solo per il vero rispetto che deve essere dato al cittadino.

Le prestazioni cimiteriali, in seguito alla legge n. 26/2001, sono considerate servizio pubblico a richiesta e rilevanti economicamente, pertanto assoggettate a tariffa secondo i criteri stabiliti dall’art. 117 del D.lgs 267/2000.

L’inefficace gestione, elude introiti per prestazioni da svolgimento di servizio pubblico che determinano:

  • gravami economici per ripagare le spese del servizio cimiteriale e per affrontare le spese per lo svolgimento di servizi gratuiti come ad es. la sepoltura di indigenti e la tenuta gestionale e manutentiva del Cimitero e dei principali servizi come la Camera mortuaria, la custodia cimiteriale, gli ossario e cinerario comune, ecc.,
    nonché
  • gravi responsabilità (anche con conseguenze penali) per il Comune o meglio del Sindaco o meglio ancora (come già detto) per il Responsabile del Servizio, previste dal D.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza dell’addetto (o addetti) e sicurezza dell’ambiente di lavoro nel caso di incidenti.

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