Il caso: ambiente di lavoro come fonte di danno
Con la sentenza n. 31367 del 1° dicembre 2025, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha affrontato il tema dello stress da ambiente di lavoro logorante e della conseguente responsabilità risarcitoria del datore di lavoro.
La pronuncia stabilisce che un ambiente lavorativo caratterizzato da condizioni sistematicamente gravose può generare responsabilità del datore quando contribuisca alla violazione degli interessi fondamentali del lavoratore, tra cui la salute psico-fisica e la dignità professionale.
Il principio: oltre il mobbing, lo stress organizzativo
La sentenza è significativa perché amplia l'area di tutela del lavoratore oltre le fattispecie classiche di mobbing e straining. Non è necessario dimostrare un intento persecutorio specifico: è sufficiente che l'organizzazione del lavoro sia strutturalmente idonea a produrre un logoramento psico-fisico del dipendente.
Tra le condizioni che possono integrare un ambiente logorante:
- Carichi di lavoro eccessivi e sistematici
- Mancato rispetto dei riposi obbligatori
- Pressioni costanti sul raggiungimento di obiettivi irrealistici
- Isolamento professionale o svuotamento delle mansioni
- Mancata gestione dei conflitti interpersonali
L'obbligo di tutela ex art. 2087 c.c.
Il fondamento normativo resta l'art. 2087 del Codice Civile, che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Questo obbligo si estende alla prevenzione dello stress lavoro-correlato, come peraltro già previsto dal D.Lgs. 81/2008 che lo include tra i rischi da valutare nel DVR.
Cosa devono fare le aziende
- Valutare lo stress lavoro-correlato nel DVR con le metodologie indicate dall'INAIL
- Monitorare i carichi di lavoro e l'organizzazione dei turni
- Formare i preposti sulla gestione dei rapporti lavorativi e la prevenzione del disagio
- Attivare canali di ascolto per i lavoratori che segnalano situazioni di disagio
Riferimenti normativi
Art. 2087 c.c. — D.Lgs. 81/2008, art. 28 — Cassazione civile, Sez. Lav., 01/12/2025, n. 31367
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