Riferimento normativo: Artt. 25, 38, 39, 40, 41, 42 D.Lgs. 81/2008
Quando è obbligatoria
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria quando la valutazione dei rischi evidenzia l'esposizione dei lavoratori a rischi per i quali la normativa prevede il controllo sanitario. I principali casi:
- Esposizione a agenti chimici pericolosi (Titolo IX)
- Esposizione a rumore superiore ai valori di azione (Art. 196)
- Esposizione a vibrazioni (Art. 204)
- Attività di movimentazione manuale dei carichi (Art. 168)
- Utilizzo di videoterminali per oltre 20 ore settimanali (Art. 176)
- Lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003)
- Esposizione ad agenti biologici (Titolo X)
- Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni (Titolo IX, Capo II)
Il protocollo sanitario
Il Medico Competente, sulla base della valutazione dei rischi, definisce il protocollo sanitario aziendale che stabilisce per ogni mansione:
- Tipologia degli accertamenti sanitari (visita clinica, esami ematochimici, audiometria, spirometria, ecc.)
- Periodicità delle visite (generalmente annuale, ma può variare)
- Eventuali accertamenti aggiuntivi in base ai rischi specifici
Tipologie di visite mediche
- Preventiva (preassuntiva): prima dell'assunzione o del cambio mansione
- Periodica: con cadenza stabilita dal protocollo sanitario
- Su richiesta del lavoratore: quando il lavoratore ritiene che le condizioni di salute siano peggiorate
- Al rientro: dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi
- Alla cessazione: nei casi previsti dalla normativa (es. esposizione ad amianto)
Giudizi di idoneità
Al termine della visita medica, il Medico Competente esprime uno dei seguenti giudizi:
- Idoneo: il lavoratore può svolgere la mansione senza limitazioni
- Idoneo con prescrizioni: il lavoratore può svolgere la mansione con specifiche limitazioni (es. evitare sollevamento carichi oltre 15 kg)
- Idoneo con limitazioni temporanee: limitazioni valide per un periodo definito
- Non idoneo temporaneamente: il lavoratore non può svolgere la mansione per un periodo definito
- Non idoneo permanentemente: il lavoratore non può svolgere la mansione in via definitiva
Avverso il giudizio del Medico Competente è possibile presentare ricorso all'organo di vigilanza territorialmente competente (ASL) entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio (Art. 41 comma 9).