Una svolta storica: violenze e molestie diventano rischio lavorativo
Con il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 (convertito dalla Legge n. 198/2025, in vigore dal 31 dicembre 2025), l'Italia compie un passo decisivo nella tutela della dignità dei lavoratori e delle lavoratrici. Per la prima volta, la normativa riconosce espressamente che violenze e molestie — incluse quelle di genere — costituiscono un rischio lavorativo a tutti gli effetti, da valutare, prevenire e gestire al pari dei rischi fisici tradizionali.
Non si tratta più di un tema confinato all'etica aziendale o alla tutela civilistica: la prevenzione delle condotte violente e moleste entra nel cuore del sistema di sicurezza sul lavoro.
Cosa dice la nuova norma
L'art. 5, comma 1, lettera c) del D.L. 159/2025 aggiunge una nuova lettera z-bis) all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza). Tra le misure generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori viene ora inclusa:
«z-bis) la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 62.»
Questo significa che la prevenzione di violenze e molestie viene equiparata alle altre misure fondamentali di tutela: valutazione dei rischi, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria.
Cosa si intende per violenze e molestie sul lavoro
La Convenzione OIL n. 190 del 2019, ratificata dall'Italia con la Legge n. 4/2021, definisce violenze e molestie come comportamenti inaccettabili che possono causare danni fisici, psicologici, sessuali o economici. Sul luogo di lavoro si manifestano in tre forme principali:
Violenza fisica
Aggressioni, spinte, percosse o qualsiasi contatto fisico indesiderato. Particolarmente frequente nei settori sanitario, dei trasporti, del commercio e dei servizi a contatto con il pubblico.
Violenza psicologica
Mobbing, pressioni sistematiche, isolamento professionale, svuotamento delle mansioni, minacce, intimidazioni. Include anche comportamenti che creano un clima di lavoro ostile e degradante.
Molestie sessuali e di genere
Attenzioni sessuali indesiderate, commenti offensivi legati al genere, ricatti sessuali da parte di superiori, discriminazioni basate sull'identità di genere o sull'orientamento sessuale. Le molestie di genere sono trasversali a tutti i settori e le dimensioni aziendali.
Obbligo di aggiornamento del DVR
La Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026 ha confermato che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve essere aggiornato per includere la valutazione del rischio di violenze e molestie. Questo aggiornamento è obbligatorio per tutte le aziende, indipendentemente dal settore e dalla dimensione.
La valutazione deve includere:
- Analisi del contesto: identificazione delle situazioni a rischio (lavoro isolato, turni notturni, contatto con il pubblico, rapporti gerarchici squilibrati)
- Rilevazione di eventi pregressi: segnalazioni, denunce, episodi di conflitto
- Monitoraggio del clima aziendale: attraverso questionari anonimi e indicatori specifici
- Coinvolgimento del medico competente: per la valutazione dei rischi psicosociali
Le misure che le aziende devono adottare
Il decreto impone nuovi adempimenti concreti ai datori di lavoro:
Misure organizzative
- Adozione di un codice di comportamento o codice etico che definisca chiaramente cosa costituisce molestia o violenza
- Predisposizione di procedure di segnalazione riservata (in linea con il D.Lgs. 24/2023 sul whistleblowing)
- Nomina di un referente aziendale per la gestione dei casi di violenza e molestia
- Definizione di protocolli di intervento in caso di segnalazione
Misure formative
- Formazione obbligatoria per tutti i lavoratori su come riconoscere i segnali di comportamenti molesti
- Formazione specifica per preposti e dirigenti sulla gestione dei conflitti e la prevenzione delle molestie
- Sensibilizzazione periodica attraverso campagne informative interne
Misure tecniche
- Installazione di sistemi di sicurezza (telecamere, pulsanti di emergenza) nei luoghi a rischio di aggressione
- Adeguata illuminazione di parcheggi, corridoi, aree isolate
- Organizzazione del lavoro che eviti situazioni di isolamento
Le sanzioni
La mancata valutazione del rischio e l'omessa adozione delle misure di prevenzione espongono il datore di lavoro alle sanzioni già previste dal D.Lgs. 81/2008:
- Sanzioni amministrative e penali per omessa o incompleta valutazione dei rischi nel DVR
- Responsabilità aggravata in caso di infortunio o danno derivante da violenza o molestia non prevenuta
- Possibile sospensione dell'attività da parte degli organi di vigilanza
- L'INL ha annunciato il rafforzamento dei controlli ispettivi anche su questo fronte
Il quadro internazionale
L'intervento italiano è coerente con il quadro normativo internazionale:
- Convenzione OIL n. 190/2019: diritto a un ambiente di lavoro libero da violenze e molestie
- Raccomandazione OIL n. 206: strumenti operativi per la valutazione e gestione del rischio
- Legge n. 4/2021: ratifica italiana della Convenzione OIL
- Accordo quadro europeo su violenza e molestie sul lavoro
Settori più esposti
Sebbene l'obbligo riguardi tutte le aziende, alcuni settori presentano un rischio più elevato:
- Sanità: aggressioni da parte di pazienti e familiari
- Commercio e ristorazione: contatto continuo con il pubblico
- Trasporti: lavoro isolato e turni notturni
- Istruzione: conflitti con studenti e genitori
- Pubblica amministrazione: sportelli aperti al pubblico
- Servizi alla persona: rapporti asimmetrici con utenti vulnerabili
Cosa fare subito
Le aziende che non hanno ancora provveduto devono attivarsi immediatamente:
- Aggiornare il DVR includendo la valutazione del rischio violenze e molestie
- Adottare un codice di comportamento aziendale
- Predisporre canali di segnalazione riservata
- Formare i lavoratori sul riconoscimento e la prevenzione delle condotte moleste
- Coinvolgere il medico competente nella valutazione dei rischi psicosociali
Riferimenti normativi
D.L. 159/2025 (conv. L. 198/2025), art. 5 — D.Lgs. 81/2008, artt. 15, 28 — Convenzione OIL n. 190/2019 — L. 4/2021 — Circolare INL n. 1/2026 — D.Lgs. 24/2023 (Whistleblowing)
Formazione AGR organizza corsi sulla prevenzione delle violenze e molestie nei luoghi di lavoro e sulla valutazione dei rischi psicosociali. Contattaci per informazioni o scopri i corsi disponibili.