La norma entrata in vigore a marzo 2026 che quasi nessuno conosce
Approvata definitivamente dal Parlamento il 4 marzo 2026, la nuova legge annuale sulle PMI ha introdotto una modifica significativa al D.Lgs. 81/2008 che riguarda direttamente tutti i datori di lavoro con dipendenti in smart working o lavoro agile.
Il nuovo comma 7-bis dell'art. 3 del Testo Unico stabilisce che il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore agile attraverso la consegna di una informativa scritta annuale sui rischi specifici connessi alla prestazione svolta fuori sede. La novità rispetto al passato? La mancata consegna è ora esplicitamente sanzionata penalmente. Non è più solo una best practice: è un obbligo con conseguenze concrete.
A chi si applica e cosa deve contenere l'informativa
La norma si applica a tutte le prestazioni lavorative svolte in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro: l'abitazione del dipendente, un co-working, un bar, qualsiasi luogo scelto dal lavoratore. I contenuti minimi dell'informativa annuale:
- Rischi generali connessi all'uso prolungato di dispositivi informatici (postura, illuminazione, affaticamento visivo)
- Indicazioni ergonomiche per la postazione di lavoro domestica
- Rischi specifici legati all'attività svolta (es. uso di sostanze chimiche a casa, manipolazione di dati sensibili, ecc.)
- Procedure da seguire in caso di infortunio durante il lavoro agile
- Contatti e riferimenti del medico competente e dell'RSPP
Chi deve firmare e con quale frequenza
L'informativa deve essere:
- Consegnata almeno una volta all'anno
- Consegnata sia al lavoratore che al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- Firmata per ricevuta dal lavoratore (idealmente con firma elettronica avanzata per la validità digitale)
- Conservata in azienda come prova dell'adempimento
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