Il caso: caduta dall'alto e formazione incompleta
Con la sentenza n. 1913 del 19 gennaio 2026, la Quarta Sezione Penale della Cassazione ha affrontato un caso di infortunio durante lavori in quota, ribadendo con fermezza la centralità della protezione collettiva e della formazione nella prevenzione degli infortuni.
Il principio: la sicurezza non è un onere divisibile
La Corte ha stabilito un principio di grande rilevanza pratica: la sicurezza sul lavoro non è un onere divisibile tra datore e lavoratore. Il datore non può fare affidamento sulla diligenza del lavoratore per compensare mancanze strutturali nel sistema di sicurezza aziendale.
In particolare:
- La formazione incompleta del lavoratore e l'assenza di barriere fisiche (protezioni collettive) rendono il datore sempre responsabile
- Il datore deve valutare anche il rischio che un lavoratore operi in condizioni psicofisiche alterate
- La verifica dell'idoneità del dipendente prima dell'inizio di attività pericolose è un obbligo di vigilanza non derogabile
La condotta del lavoratore: quando non esclude la responsabilità
Anche in presenza di una condotta negligente del lavoratore, la responsabilità del datore non viene meno se:
- Le protezioni collettive erano assenti o insufficienti
- La formazione non era stata completata o era inadeguata
- Il comportamento del lavoratore, per quanto imprudente, rientrava nell'area di rischio della lavorazione
Obblighi per i lavori in quota
Il D.Lgs. 81/2008 (Titolo IV) prevede per i lavori in quota una serie di obblighi specifici che comprendono la predisposizione di protezioni collettive (parapetti, reti, impalcati), la fornitura di DPI anticaduta, la formazione specifica e l'addestramento pratico dei lavoratori.
Riferimenti normativi
D.Lgs. 81/2008, artt. 111, 115, 116 — Art. 590 c.p. — Cassazione penale, Sez. IV, 19/01/2026, n. 1913
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