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Sicurezza sul Lavoro · 06/03/2026 · Admin Formazione AGR

Protezioni carenti nei lavori in quota: il datore risponde anche se l'errore del lavoratore è abnorme (Cass. n. 1913/2026)

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Il caso: caduta dall'alto e formazione incompleta

Con la sentenza n. 1913 del 19 gennaio 2026, la Quarta Sezione Penale della Cassazione ha affrontato un caso di infortunio durante lavori in quota, ribadendo con fermezza la centralità della protezione collettiva e della formazione nella prevenzione degli infortuni.

Il principio: la sicurezza non è un onere divisibile

La Corte ha stabilito un principio di grande rilevanza pratica: la sicurezza sul lavoro non è un onere divisibile tra datore e lavoratore. Il datore non può fare affidamento sulla diligenza del lavoratore per compensare mancanze strutturali nel sistema di sicurezza aziendale.

In particolare:

La condotta del lavoratore: quando non esclude la responsabilità

Anche in presenza di una condotta negligente del lavoratore, la responsabilità del datore non viene meno se:

Obblighi per i lavori in quota

Il D.Lgs. 81/2008 (Titolo IV) prevede per i lavori in quota una serie di obblighi specifici che comprendono la predisposizione di protezioni collettive (parapetti, reti, impalcati), la fornitura di DPI anticaduta, la formazione specifica e l'addestramento pratico dei lavoratori.

Riferimenti normativi

D.Lgs. 81/2008, artt. 111, 115, 116 — Art. 590 c.p. — Cassazione penale, Sez. IV, 19/01/2026, n. 1913

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Fonte: Formazione AGR, 06 March 2026
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