Il caso: morte durante la manutenzione di una macchina industriale
Con la sentenza n. 3337 del 28 gennaio 2026, la Quarta Sezione Penale della Cassazione ha confermato la condanna per un infortunio mortale avvenuto durante un intervento di manutenzione su un macchinario industriale denominato "Barile 25".
Il lavoratore, addetto manutentore, si era introdotto all'interno del macchinario per sostituire la gomma della tramoggia. Per evitare l'interruzione del ciclo produttivo, aveva eluso l'interblocco di sicurezza della porta inserendo un guanto che ne rendeva inefficace il dispositivo. Il peso del lavoratore all'interno aveva simulato la presenza di materiale, innescando il riavvio automatico del ciclo con esiti fatali.
Le responsabilità: prassi consolidata e rischio tollerato
L'indagine ha accertato che l'elusione degli interblocchi era una prassi consolidata in azienda, tollerata dal datore di lavoro. La Corte ha evidenziato:
- I dispositivi di sicurezza erano facilmente eludibili, senza che fossero adottate contromisure
- La pellicola fonoassorbente del macchinario era consumata, segno dell'elusione abituale
- Il DVR non conteneva una valutazione specifica del rischio manutentivo, limitandosi alle fasi produttive ordinarie
- Non esistevano procedure scritte di manutenzione sicura (lockout/tagout)
Il principio: tollerare prassi pericolose equivale a colpa
La sentenza ribadisce che il datore di lavoro ha il dovere di dominare ed evitare l'instaurarsi di prassi lavorative non corrette. Non è sufficiente predisporre regole formali se poi nella pratica queste vengono sistematicamente violate senza conseguenze.
In particolare, quando i dispositivi di sicurezza sono tecnicamente eludibili dai lavoratori, il datore deve:
- Adottare dispositivi di interblocco non aggirabili
- Predisporre procedure di lockout/tagout per gli interventi di manutenzione
- Vigilare effettivamente sul rispetto delle procedure
- Sanzionare le violazioni e non tollerare scorciatoie produttive
Riferimenti normativi
D.Lgs. 81/2008, artt. 28, 70, 71, 73 — Art. 589 c.p. — Cassazione penale, Sez. IV, 28/01/2026, n. 3337
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