Il caso: infortunio con carichi sospesi durante lavori su trabattello
Con la sentenza n. 2694 del 23 gennaio 2026, la Quarta Sezione Penale della Cassazione ha affrontato il caso di un infortunio avvenuto durante operazioni con carichi sospesi e utilizzo di trabattello, confermando la condanna del datore di lavoro.
Il lavoratore stava svolgendo i compiti normalmente assegnatigli quando è stato colpito da materiale in caduta. La difesa invocava la condotta imprudente della vittima, che non indossava il casco protettivo.
Il principio: mancata formazione = colpa specifica
La Corte ha applicato un principio consolidato ma di grande importanza pratica: il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che ponga in essere condotte imprudenti nell'espletamento delle proprie mansioni.
In altri termini, se il lavoratore non è stato formato (o formato adeguatamente), la sua condotta imprudente è una conseguenza diretta e prevedibile dell'inadempimento formativo del datore.
La condotta imprudente: non è rischio eccentrico
Il mancato utilizzo del casco da parte del lavoratore, pur essendo una condotta imprudente, non attiva un rischio eccentrico rispetto alla lavorazione. Il lavoratore stava svolgendo le mansioni assegnate e il rischio di caduta di materiali dall'alto è tipico dell'attività in corso.
L'obbligo di garanzia del datore non viene meno a fronte di comportamenti negligenti del lavoratore, perché il sistema di prevenzione è conformato proprio sull'assunzione implicita della possibilità di tali comportamenti.
Obblighi formativi aggiornati
Con il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025:
- La formazione specifica deve essere costruita sulla base dei rischi individuati nel DVR
- L'addestramento pratico è obbligatorio per l'uso di attrezzature e DPI
- La formazione non può più essere svolta integralmente in e-learning
- Il datore di lavoro stesso deve frequentare un modulo formativo di 16 ore
Riferimenti normativi
D.Lgs. 81/2008, artt. 36, 37, 71, 73, 115 — Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 — Art. 590 c.p. — Cassazione penale, Sez. IV, 23/01/2026, n. 2694
La formazione dei lavoratori è obbligatoria e deve essere specifica per i rischi dell'attività. Scopri tutti i corsi di Formazione AGR.