Gli infortuni in itinere: dati e tendenze 2025
L'INAIL ha registrato nel 2025 un aumento del 3% degli infortuni in itinere rispetto all'anno precedente. Si tratta di infortuni che avvengono nel tragitto tra casa e luogo di lavoro (o tra due luoghi di lavoro), e che rappresentano oltre il 12% del totale degli infortuni denunciati. La mortalità negli infortuni in itinere è sproporzionatamente alta rispetto agli infortuni sul luogo di lavoro, perché prevalentemente dovuta a incidenti stradali.
Definizione e condizioni per il riconoscimento INAIL
Ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 38/2000, è infortunio in itinere quello che avviene durante il normale percorso di andata e ritorno tra:
- Abitazione e luogo di lavoro
- Luogo di lavoro e luogo di consumazione del pasto (se non è presente una mensa aziendale)
- Due distinti luoghi di lavoro (in caso di più rapporti di lavoro)
Il percorso deve essere quello normale e diretto. Le interruzioni e deviazioni non necessitate (es. fare commissioni personali durante il tragitto) interrompono la tutela INAIL, salvo quelle connesse all'esigenza di adempiere a obblighi penalmente rilevanti o a necessità di forza maggiore.
Uso del mezzo privato
Il lavoratore che usa l'automobile privata è coperto dall'INAIL in itinere se l'uso del mezzo privato è necessitato, ovvero quando:
- Non esiste un mezzo pubblico idoneo
- Il mezzo pubblico non consente di rispettare l'orario lavorativo
- Il tragitto con mezzo pubblico sarebbe incompatibile con le esigenze lavorative
- Il datore di lavoro ha autorizzato esplicitamente l'uso del mezzo privato
Gli obblighi del datore di lavoro in caso di infortunio in itinere
1. Denuncia all'INAIL
Il datore di lavoro deve denunciare l'infortunio in itinere all'INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico del lavoratore (per infortuni con prognosi superiore a 3 giorni). La denuncia si effettua tramite il portale INAIL con trasmissione telematica.
Per gli infortuni mortali o con pericolo di vita: denuncia entro 24 ore e comunicazione immediata all'autorità di pubblica sicurezza.
2. Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza
Per infortuni mortali o con pericolo di vita, il datore di lavoro deve comunicare immediatamente il fatto alla più vicina autorità di pubblica sicurezza (Carabinieri o Polizia), anche in caso di infortuni in itinere se il lavoratore era in missione o in trasferta lavorativa.
3. Registro infortuni e SINP
Gli infortuni in itinere devono essere registrati nel registro infortuni aziendale (tenuto obbligatoriamente in formato elettronico tramite il portale INAIL) e confluiscono nel SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione). Il registro deve riportare: lavoratore, data, causa, prognosi, luogo dell'infortunio.
Gli infortuni in itinere e il DVR
Molti datori di lavoro non sanno che gli infortuni in itinere devono essere considerati nella valutazione dei rischi del DVR. In particolare:
- Se i lavoratori utilizzano abitualmente veicoli aziendali o mezzi propri per raggiungere il lavoro, il rischio stradale deve essere valutato
- Per i lavoratori in trasferta frequente, il rischio viaggio è un rischio specifico da DVR
- Le misure di prevenzione documentabili includono: orari che evitino spostamenti nelle ore di punta, politiche aziendali sull'uso del telefono alla guida, formazione sulla guida sicura
Il 2025-2026: gli infortuni in itinere nello smart working
Una questione ancora aperta riguarda il lavoratore in smart working che si infortuna durante un'uscita dalla propria abitazione durante l'orario di lavoro (es. va a comprare materiale per il lavoro o si sposta per una riunione esterna). L'INAIL ha chiarito nel 2024 che gli spostamenti strettamente connessi all'attività lavorativa rientrano nella tutela anche per i lavoratori in remote working. Il DVR deve ora includere una sezione specifica sul rischio per i lavoratori in smart working.
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