Il rischio silenzioso che distrugge le schiene dei lavoratori della GDO
Non fa notizia come un infortunio in cantiere. Ma il rischio da movimentazione manuale dei carichi nella grande distribuzione è uno dei più diffusi e sottovalutati del Paese. Addetti al magazzino, scaffalisti, cassieri che sollevano casse di bottiglie, lavoratori del reparto fresco che trasportano bancali: ogni giorno, migliaia di lavoratori della GDO sono esposti a rischi che possono causare ernie del disco, protrusioni, lombosciatalgie e danni permanenti alla schiena.
Cosa dice il D.Lgs. 81/2008 sulla movimentazione manuale dei carichi
Il Titolo VI del D.Lgs. 81/2008 disciplina specificamente la movimentazione manuale dei carichi (MMC). Gli obblighi per il datore di lavoro sono precisi:
- Valutazione del rischio MMC nel DVR: deve essere specifica per mansione, con calcolo del rischio tramite metodo NIOSH, OCRA o equivalente
- Misure di prevenzione: ausili meccanici (transpallet, carrelli), procedure di sollevamento corretto, limitazione dei carichi massimi
- Formazione obbligatoria: ogni lavoratore deve ricevere formazione specifica sulle corrette tecniche di movimentazione
- Sorveglianza sanitaria: il medico competente deve effettuare visite periodiche per i lavoratori esposti a rischio MMC elevato
Le sanzioni per chi ignora il rischio movimentazione
- Per omessa valutazione del rischio MMC nel DVR: ammenda da 2.457 a 4.914 euro
- Per omessa formazione specifica: sanzione da 1.708 euro per lavoratore
- Per omessa sorveglianza sanitaria quando dovuta: ammenda da 192 a 4.384 euro per lavoratore
- In caso di malattia professionale documentata: responsabilità penale del datore di lavoro
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