La fine dei 60 giorni: la norma che tutti fraintendevano
Per anni il vecchio Accordo Stato-Regioni del 2011 veniva interpretato — spesso in modo errato — come se fosse possibile far lavorare un neoassunto per 60 giorni prima di completarne la formazione. Era un malinteso: l'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 ha sempre richiesto la formazione prima dell'adibizione alla mansione. Ma quella dicitura nel testo del 2011 ha alimentato confusione per 14 anni.
Il nuovo Accordo 2025 elimina ogni ambiguità: nessun lavoratore può iniziare a svolgere qualsiasi mansione senza aver completato la formazione obbligatoria. La Cassazione Penale (sent. n. 27242/2020) aveva già chiarito che l'omessa formazione è un reato permanente: non si "consuma" il primo giorno, ma continua per tutto il tempo in cui il lavoratore opera senza formazione.
Struttura della formazione lavoratori: cosa resta, cosa cambia
La struttura di base rimane invariata rispetto al 2011:
- Formazione generale: 4 ore per tutti i lavoratori, valida per tutti i settori
- Formazione specifica in base al livello di rischio:
- Rischio basso: 4 ore
- Rischio medio: 8 ore
- Rischio alto: 12 ore
- Aggiornamento quinquennale: almeno 6 ore ogni 5 anni
Le novità sostanziali riguardano invece le modalità di erogazione e la verifica:
- Verifica finale obbligatoria: introdotta per tutti i corsi (base e aggiornamento). Senza superamento del test, non viene rilasciato l'attestato
- Monitoraggio dell'efficacia: tra 6 e 12 mesi dal corso, il datore di lavoro deve verificare l'applicazione concreta di quanto appreso
- E-learning consentito solo per: formazione generale (4 ore), formazione specifica rischio basso, aggiornamento quinquennale
- Smartphone vietato per videoconferenza sincrona: solo PC e tablet
- Massimo 30 partecipanti per corso in aula o videoconferenza
I crediti formativi acquisiti restano validi
Una buona notizia: i corsi completati sotto il vecchio Accordo del 2011 sono riconosciuti con credito formativo totale. Non è necessario rifare da zero la formazione già completata. Tuttavia, gli aggiornamenti successivi al 24 maggio 2026 devono seguire il nuovo Accordo in termini di contenuti, modalità e verifica finale.
Lavoratori somministrati e interinali
Il nuovo Accordo chiarisce che anche per i lavoratori somministrati l'obbligo formativo è immediato, prima dell'inizio della prestazione. La responsabilità è condivisa tra agenzia e azienda utilizzatrice. La Cassazione (sent. n. 6301/2024) ha già condannato un'azienda per l'infortunio di un lavoratore interinale formato solo sulla formazione generale ma non ancora su quella specifica.
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