La riforma della formazione antincendio del 2021: ancora molte aziende non si sono adeguate
Il Decreto del Ministero dell'Interno 2 settembre 2021, in vigore dal 4 ottobre 2021, ha completamente ridisegnato la formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. A distanza di anni dall'entrata in vigore, molte aziende continuano a formare i propri addetti con i programmi del vecchio D.M. 10 marzo 1998, ormai superato.
I tre livelli di rischio incendio
Il D.M. 2/9/2021 mantiene la classificazione in tre livelli, ma li ridefinisce con criteri più precisi rispetto al 1998:
Rischio basso
Luoghi di lavoro dove sostanze infiammabili sono in quantità limitata, le condizioni di stoccaggio e di uso minimizzano i rischi di propagazione, i lavoratori sono in numero ridotto e le attività si svolgono in aree ben ventilate. Corso: 4 ore (2h teoria + 2h pratica). Aggiornamento: ogni 5 anni, 2 ore.
Rischio medio
Luoghi di lavoro con presenza di sostanze infiammabili o facilmente combustibili in quantità moderata, aree dove possono svilupparsi incendi e la propagazione può essere rilevante. Corso: 8 ore (4h teoria + 4h pratica). Aggiornamento: ogni 5 anni, 5 ore.
Rischio elevato
Luoghi di lavoro con grandi quantità di sostanze infiammabili, edifici alti, luoghi aperti al pubblico con elevata occupazione, attività con processi che presentano alto rischio di incendio o esplosione. Corso: 16 ore (8h teoria + 8h pratica). Aggiornamento: ogni 5 anni, 8 ore.
La novità principale: l'addestramento pratico obbligatorio
Una delle differenze fondamentali rispetto al D.M. 1998 è che il D.M. 2/9/2021 rende obbligatoria la parte pratica per tutti e tre i livelli di rischio. La parte pratica deve includere:
- Utilizzo degli estintori portatili su fuoco reale (simulazione certificata)
- Utilizzo degli idranti (per rischio medio e elevato)
- Procedure di evacuazione: percorsi, appello, gestione delle persone con disabilità
- Utilizzo dei sistemi di allarme e comunicazione dell'emergenza
- Prova di evacuazione simulata con misurazione dei tempi
I corsi di formazione antincendio erogati esclusivamente online, senza parte pratica in presenza, non sono conformi al D.M. 2/9/2021 e non abilitano gli addetti.
Chi deve classificare il livello di rischio dell'azienda
La classificazione del livello di rischio incendio spetta al datore di lavoro nell'ambito della valutazione dei rischi del DVR, con il supporto del RSPP. I criteri per la classificazione sono definiti nell'Allegato I del D.M. 2/9/2021 e tengono conto di: tipologia dell'attività, caratteristiche dei luoghi di lavoro, sostanze utilizzate, numero di persone presenti, sistemi di protezione attiva presenti.
Scadenze per chi ha la vecchia formazione D.M. 1998
Il D.M. 2/9/2021 ha stabilito che i certificati rilasciati ai sensi del D.M. 1998 continuano ad avere validità ma, al momento del rinnovo (alla scadenza quinquennale), l'aggiornamento deve essere effettuato seguendo i nuovi programmi. Gli addetti che hanno effettuato l'ultimo aggiornamento nel 2021 devono rinnovarsi entro il 2026.
Piano di emergenza e prove di evacuazione
Il D.M. 2/9/2021 rafforza anche i requisiti del piano di emergenza: deve essere aggiornato ogni volta che cambiano le condizioni di rischio, deve essere comunicato a tutto il personale e deve essere testato con prove di evacuazione periodiche (almeno una volta l'anno per i luoghi di lavoro con più di 10 lavoratori).
Formazione AGR eroga i corsi antincendio per tutti e tre i livelli di rischio con parte pratica certificata. Richiedi il programma.