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Sicurezza sul Lavoro · 06/03/2026 · Admin Formazione AGR

Caduta dal ponteggio: il preposto risponde anche per i lavoratori di altre imprese (Cass. n. 7096/2026)

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Il caso: caduta dal ponteggio in cantiere con più imprese

Con la sentenza n. 7096 del 23 febbraio 2026, la Terza Sezione Penale della Cassazione ha confermato la responsabilità del preposto per un infortunio consistito nella caduta di un lavoratore da un ponteggio in un cantiere dove operavano più imprese.

L'obbligo del preposto: vigilanza e segnalazione

L'art. 19 del D.Lgs. 81/2008 attribuisce al preposto una posizione di garanzia che comprende:

La novità: responsabilità verso lavoratori di altre imprese

La sentenza è particolarmente significativa perché estende la responsabilità del preposto anche nei confronti dei lavoratori appartenenti ad altre imprese presenti nello stesso cantiere. In cantieri con attività interferenti, la posizione di garanzia riguarda tutti coloro che hanno accesso al cantiere per causa lavorativa, indipendentemente dal rapporto contrattuale.

Il coordinatore per la sicurezza: alta vigilanza, non controllo puntuale

La Corte ha inoltre chiarito i confini tra le diverse figure di garanzia:

L'aggiornamento obbligatorio per i preposti

Con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, la formazione del preposto è stata rafforzata: il corso base passa a 12 ore e l'aggiornamento diventa biennale (6 ore minime), non più quinquennale. La scadenza per adeguarsi è il 24 maggio 2026.

Riferimenti normativi

D.Lgs. 81/2008, artt. 19, 56, 92, 93 — Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 — Cassazione penale, Sez. III, 23/02/2026, n. 7096

Il corso di aggiornamento preposto è obbligatorio ogni 2 anni. Iscriviti al corso preposto di Formazione AGR.
Fonte: Formazione AGR, 06 March 2026
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