La domanda che si pongono tutti i datori di lavoro
"Ho fatto fare il corso ai miei dipendenti e ho gli attestati — sono a posto." Questa convinzione è diffusissima. Ma nel 2026 non basta avere l'attestato: bisogna averlo nel formato giusto, firmato nel modo giusto, conservato nel modo giusto. Altrimenti, durante un'ispezione INL, può essere considerato prova insufficiente.
Cosa cercano gli ispettori quando verificano la formazione
Durante un controllo in azienda o in cantiere, gli ispettori dell'INL o i Carabinieri NIL verificano la formazione in questo modo:
- Richiedono l'attestato per ogni lavoratore presente
- Verificano la data: il corso è antecedente all'adibizione alla mansione? L'aggiornamento è entro i 5 anni (o 2 per i preposti)?
- Verificano il soggetto formatore: è accreditato dalla Regione o riconosciuto dal sistema?
- Verificano la firma: chi ha firmato l'attestato? La firma è autentica e verificabile?
- Dal 2026: possono verificare direttamente su SIISL – Fascicolo Elettronico del Lavoratore se la formazione è tracciata
Un attestato scansionato, stampato e rifirmato a mano, oppure firmato con una semplice firma PNG inserita in un PDF, è facilmente contestabile. Non certifica l'identità del firmatario né l'integrità del documento.
Il Fascicolo Elettronico del Lavoratore cambia tutto
Con il Decreto Sicurezza 2025 (L. 198/2025), tutte le competenze acquisite con la formazione obbligatoria ex D.Lgs. 81/2008 devono confluire nel Fascicolo Elettronico del Lavoratore sulla piattaforma SIISL. Questo significa che:
- La formazione deve essere tracciabile digitalmente
- L'ente formatore deve poter trasmettere i dati al sistema
- Gli ispettori possono verificare in tempo reale la formazione di ogni singolo lavoratore
- Un attestato cartaceo non tracciato su SIISL potrebbe non essere sufficiente
Quale firma deve avere un attestato di formazione valido?
L'attestato di formazione obbligatoria è un documento con valore legale che certifica un obbligo di legge. Deve quindi essere firmato con almeno una FEA (Firma Elettronica Avanzata) sia dal responsabile dell'ente formatore che, idealmente, dal partecipante.
Una firma scansionata (FES di fatto) è tecnicamente contestabile. Soprattutto se si tratta di documentare che un lavoratore ha ricevuto formazione prima di un infortunio, o che l'aggiornamento era in corso di validità al momento del controllo.
Il "Fascicolo del Corso": cosa deve contenere
Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 prevede che per ogni corso di formazione l'ente formatore conservi un "Fascicolo del Corso" per almeno 10 anni, contenente:
- Registro presenze con firme dei partecipanti
- Materiale didattico utilizzato
- Verbale di verifica finale dell'apprendimento
- Copia degli attestati rilasciati
- Documentazione del soggetto formatore (accreditamento, qualifica docenti)
Sei un'azienda o un ente formatore? Vuoi sapere come emettere attestati di formazione digitali validi e tracciabili su SIISL? Contattaci: siamo un ente accreditato Regione Campania.