Il nuovo sistema di classificazione: livello 1, 2 e 3
Il D.M. 2 settembre 2021 (in vigore dal 4 ottobre 2022) ha riformato la formazione antincendio, sostituendo le vecchie categorie "rischio basso, medio e alto" con tre livelli:
Livello 1 (ex rischio basso) — 4 ore
- 2 ore di teoria: incendio e prevenzione, protezione antincendio, procedure di evacuazione
- 2 ore di esercitazione pratica: uso degli estintori
- Destinato a: uffici, commercio con superficie < 400 mq, attività con meno di 10 lavoratori senza rischi specifici
Livello 2 (ex rischio medio) — 8 ore
- 5 ore di teoria: approfondimento su prevenzione, protezione attiva/passiva, gestione emergenze
- 3 ore di esercitazione pratica: uso di estintori, naspi, idranti
- Destinato a: cantieri, attività commerciali > 400 mq, alberghi, scuole, ospedali, industrie
Livello 3 (ex rischio alto) — 16 ore
- 12 ore di teoria: tutti gli argomenti in modo approfondito
- 4 ore di esercitazione pratica: estintori, naspi, idranti, respiratori
- Destinato a: industrie con obbligo CPI, depositi > 20.000 mq, centrali elettriche, aeroporti
- Prevede anche l'esame di idoneità tecnica presso il Comando dei Vigili del Fuoco
Novità principali del D.M. 2/9/2021
- Le prove pratiche sono obbligatorie per tutti i livelli (anche il livello 1)
- L'esercitazione deve avvenire con attrezzature reali (estintori, naspi)
- Obbligo di aggiornamento: ogni 5 anni (2 ore per livello 1, 5 ore per livello 2, 8 ore per livello 3)
- L'aggiornamento include sempre una parte pratica
Chi deve fare il corso antincendio
Ogni azienda con almeno un lavoratore deve designare uno o più addetti alla gestione delle emergenze antincendio (art. 18, comma 1, lett. b, D.Lgs. 81/2008). Questi addetti devono ricevere la formazione prevista dal D.M. 2/9/2021.
Il numero di addetti dipende dalla valutazione del rischio incendio contenuta nel DVR.
Sanzioni
La mancata designazione e formazione degli addetti antincendio comporta per il datore di lavoro l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
Riferimenti normativi
D.Lgs. 81/2008, artt. 18, 37, 46 — D.M. 2 settembre 2021 — D.M. 3 settembre 2021 (criteri generali prevenzione incendi)
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